C.I.C.A. Bologna
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Il C.I.C.A. BOLOGNA, a partire dalla sua costituzione, ha accompagnato le aziende nella soluzione dei loro problemi organizzativi, creando con le stesse un rapporto di partnership più che di fornitura di servizi.
Questa esperienza peculiare, costruita sulla base dei propri scopi sociali, è stata realizzata attraverso la selezione di esperti impegnati in un costante percorso di aggiornamento sui problemi delle imprese e sulle relative soluzioni innovative sostenibili.
Il metodo C.I.C.A., applicato dal Settore Consulenza Aziendale, può essere così schematizzato:
I percorsi di miglioramento organizzativo, se ritenuti utili al fine di dare un'evidenza delle proprie caratteristiche di eccellenza, possono essere finalizzati anche all'ottenimento di certificazioni di sistema, di filiera e di prodotto da parte dei principali enti di certificazione accreditati.
Il Settore Consulenza Aziendale, grazie alle esperienze maturate, può offrire a grandi imprese e PMI i seguenti servizi consulenziali:
L'esperienza consolidata del C.I.C.A. in ambito consulenziale e nel contemporaneo accompagnamento al rispetto della cogenza normativa ha permesso a partire dal 2002 di offrire ai propri clienti, di qualsiasi dimensione aziendale, una serie di servizi per l'implementazione di modelli organizzativi per la prevenzione della commissione di reati ex D.lgs 231/01 divenendo una società di riferimento per tale problematiche.
I servizi "231/01" possono essere cosi descritti:
Oggi i due aspetti organizzativi non devono essere per forza concorrenti o sequenziali! Infatti, pensare l’organizzazione aziendale con un approccio integrato alla gestione totale della qualità e alla piena conformità normativa non solo permette di ridurre i costi e la burocrazia aziendale, ma riduce enormemente l’esposizione a rischi di sanzioni e permette di affrontare i vincoli normativi come sfide competitive al mercato, sempre più sensibile all’affidabilità delle aziende e alla loro eticità.
Il D.lgs 231/01 non prevede obblighi, ma introduce una nuova responsabilità per le imprese, poiché estende la "responsabilità penale" per una serie di reati commessi da dipendenti o "persone soggette al controllo", cioè anche alle persone giuridiche per cui operano.
Tale responsabilità si concretizza in sanzioni di tipo amministrativo (economiche ed interdittive) anche molto gravi.
La norma concede come unica possibile forma di tutela da parte dell’impresa il dotarsi di un modello organizzativo atto alla prevenzione dei reati (il modello 231).
La scelta se dotarsi o meno del modello spetta all’azienda ed è facoltativa.
Tuttavia, con l’estensione dell’ambito di applicazione del d.lgs 231/01 ai reati colposi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prossima estensione ai reati ambientali, si consiglia agli imprenditori anche delle piccole imprese di valutare in modo oggettivo la propria esposizione al "rischio 231".
Il D.lgs 81/08 cita all’art. 30 “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salutee sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.” L’articolo inoltre esplicitamente dichiara che la sicurezza dovrebbe essere impostata in modo gestionale
Sempre nel D.lgs 81/08 è esplicitamente previsto che l’adozione di un SGS (sistema di gestione per la sicurezza), se dotato di un codice etico, di un sistema sanzionatorio e di un organismo di vigilanza, è sufficiente per essere esentati dalla responsabilità e relative sanzioni connesse al D.lgs 231/01per quanto concerne i reati colposi per violazione della sicurezza aziendale. L’adozione di un SGS è inoltre promosso da INAIL che concede uno sconto sul premio INAIL del 10% a chi adotta un SGSL conforme alle linee guida UNI INAIL e BS OHSAS 18001. Alla luce di queste argomentazioni possiamo dire che il legislatore auspica l’adozione di una certificazione tipo OHSAS 18001, ma la piena conformità in caso di incidente però la può attestare solo il giudizio della magistratura. Va altresì ricordato che la certificazione viene concessa al termine di un percorso organizzativo ove la conformità normativa viene data quale prerequisito e deve quindi essere indagata dall’impresa in modo approfondito. Vi è quindi la necessità di pianificare percorsi organizzativi non istantanei per giungere alla certificazione con la possibilità, da parte dell’organizzazione, di sanare eventuali lacune autorizzative o burocratiche che spesso sfuggono all’autorizzazione stessa, ma che potrebbero compromettere l’iter certificativo stesso.